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Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.12.2012

Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. (G.U. 13.02.2013, n. 37)

Art. 10 - Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

1. I benefici di cui agli articoli 4 e 5, sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La relativa spesa, pari ad euro 20.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, graverà sul capitolo 2180 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne» per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015.

3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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