Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.12.2012
1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite nell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.
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