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Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.12.2012

Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. (G.U. 13.02.2013, n. 37)

Art. 2 - Trattamento economico, normativo e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativo del padre

1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite nell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.

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