Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.12.2012
1. La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012.
2. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.
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