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Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.12.2012

Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. (G.U. 13.02.2013, n. 37)

Art. 4 - Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

1. La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012.

2. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.

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