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Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.12.2012

Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. (G.U. 13.02.2013, n. 37)

Art. 5 - Misura del beneficio e modalità di erogazione

1. Il beneficio di cui all'art. 4 consiste in un contributo, pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

2. Il contributo per il servizio di baby-sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

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