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Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.12.2012

Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. (G.U. 13.02.2013, n. 37)

Art. 6 - Modalità di ammissione

1. Per accedere all'uno o all'altro dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico operative stabilite in tempo utile dall'I.N.P.S., indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui all'art. 4 intende accedere e di quante mensilità intenda usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.

2. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le domande dovranno essere presentate nel corso dello spazio temporale, unico a livello nazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall'INPS, che provvederà a darne adeguata, preventiva comunicazione attraverso i diversi canali informativi disponibili. All'esito del monitoraggio di cui in premessa, l'INPS potrà valutare, per gli anni 2014 e 2015, un eventuale frazionamento delle procedure di ammissione ai benefici, con consequenziale correlato frazionamento delle risorse disponibili nell'anno considerato.

3. Possono partecipare ai bandi, oltre alle lavoratrici i cui figli siano già nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo.

4. Il beneficio di cui agli articoli 4 e 5 è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate all'art. 10, comma 1, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione.

5. Le graduatorie sono pubblicate dall'INPS entro quindici giorni dalla scadenz

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