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Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.12.2012

Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. (G.U. 13.02.2013, n. 37)

Art. 7 - Esclusioni e limitazioni

1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'art. 4 le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:

- risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;

- usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

3. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici fino ad un massimo di tre mesi.

4. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo di cui all'art. 4, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

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