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Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.12.2012

Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. (G.U. 13.02.2013, n. 37)

Art. 8 - Procedura per la realizzazione dell'elenco

1. L'INPS provvede alla redazione di apposite istruzioni, pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it, sia per l'istituzione di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.

2. Successivamente alla pubblicazione, le strutture pubbliche e private accreditate che abbiano interesse potranno presentare on-line all'INPS domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Quest'ultimo sarà poi pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e sarà liberamente consultabile.

3. L'elenco sarà, inoltre, aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda on-line delle madri lavoratrici aventi diritto al contributo di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, al fine di consentire alle madri stesse di visualizzare, durante la compilazione della domanda on-line, le strutture presenti in elenco.

4. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on-line per accedere al beneficio, è tenuta comunque a verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate.

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