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Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.12.2012

Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. (G.U. 13.02.2013, n. 37)

Art. 9 - Riduzione del congedo parentale

1. La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e seguenti, comporta, per ogni quota mensile richiesta ai sensi dell'art. 5, comma 1, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, di cui all'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al fine della rideterminazione del congedo stesso, l'INPS comunicherà al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.

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