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Decreto MIUR 20.12.2012, n. 97

Collocamento a riposo - dimissioni - istanze trattenimento in servizio.

Art. 3 -

1. Per l'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché di trattenimento in servizio non è necessaria l'emissione di un provvedimento formale. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 25 gennaio 2013, l'Amministrazione comunicherà l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.

3. Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

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