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Legge 24.12.2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (G.U. 04.01.2013, n. 3)

Capo IX - Disposizioni transitorie e finali

Art. 54 - Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Comitato presenta annualmente una relazione al Parlamento.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee opera altresì il Nucleo della Guardia di finanza previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1995, che è ridenominato «Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea» e che dipende funzionalmente dal Capo del medesimo Dipartimento.

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