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Legge 31.12.2012, n. 245

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 17.01.2013, n. 14)

Art. 12 - Modalità per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 10.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UBI e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.

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