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Legge 31.12.2012, n. 245

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 17.01.2013, n. 14)

Art. 2 - Autonomia dell'UBI

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.

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