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Legge 31.12.2012, n. 245

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 17.01.2013, n. 14)

Art. 5 - Assistenza spirituale

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall'UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi è assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UBI.

5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

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