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Legge 31.12.2012, n. 245

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 17.01.2013, n. 14)

Art. 6 - Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alle alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. È riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UBI con le medesime istituzioni.

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'UBI.

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