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Legge 31.12.2012, n. 245

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 17.01.2013, n. 14)

Art. 7 - Scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

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