Legge 31.12.2012, n. 246
Allegato - Presidenza del Consiglio dei Ministri. Intesa 4 aprile 2007 tra la Repubblica Italiana e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha
Preambolo.
La Repubblica italiana e l'Unione Induista Italiana (di seguito denominata UII ), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;
Considerato:
che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;
ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;
riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;
Convengono:
che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'UII, e degli organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi.
Art. 1 - Autonomia dell'UII
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII), liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti da
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