Legge 31.12.2012, n. 246
1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione prodotta dall'UII.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'articolo 11.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.
5. L'UII e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.
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