IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 31.12.2012, n. 246

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 17.01.2013, n. 14)

Art. 13 - Modalità per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione prodotta dall'UII.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'articolo 11.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UII e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.