Legge 31.12.2012, n. 246
1. A cura dell'UII vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 20 e 21 e l'UII ne diffonde adeguata informazione.
2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 20 e 21.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.
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