Legge 31.12.2012, n. 246
1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Apposito elenco sarà tenuto dall'UII e trasmesso alle competenti amministrazioni.
2. Gli interessati e i loro congiunti devono fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto di cui al comma 1 e gli assistenti spirituali richiesti. A essi deve essere assicurato l'accesso alle strutture di cui al comma 1 senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di culto, di cui l'UII trasmette apposito elenco alle autorità competenti, deve essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UII.
5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.
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