Legge 31.12.2012, n. 246
1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell'articolo 26 dello statuto, allegato al testo dell'intesa, è certificata dall'UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.
2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.