CCNI 29.02.2012
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4 comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.
2. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2012/13.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
4. Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, in concomitanza sia alla definizione degli organici per l'a.s. 2012/13 con particolare riguardo alla scuola secondaria di II grado, sia all'attuazione dell'art. 19 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in L. 15.7.2011 n. 111, relativo al nuovo dimensionamento della rete scolastica, per verificare le ricadute sul personale derivanti dai provvedimenti ancora in corso di emanazione e per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente, educativo ed A.T.A. interessato.
Analogamente, verrà riaperto il confronto negoziale per definire la mobilità del personale docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli del personale A.T.A., in attuazione dell'art. 19 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in L. 15.7.2011 n. 111.
5. Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel p
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