CCNI 29.02.2012
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
Il personale docente ed educativo trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468, del D.L.vo n. 297/94, per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento, né a domanda né d'ufficio, o l'assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale è stato trasferito.
Nel caso in cui siano state espresse preferenze di tipo sintetico che comprendano la scuola, l'istituto o la sede di incompatibilità, tali preferenze dovranno essere annullate.
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