CCNI 29.02.2012
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d'ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza sede definitiva di titolarità.
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale docente ed educativo assunto con decorrenza giuridica successiva all'entrata in vigore della legge e fino all' 1.9.2010 compreso non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l'a.s. 2012/13 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2010 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica 1/9/2009 o precedente.
È escluso dall'applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all'art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della legge, nell'anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Tale disposizione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle gra
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