CCNI 29.02.2012
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il personale docente e A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, il personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448, che, nell'anno scolastico 2010/2011, ha perso la propria sede di titolarità, nonché il personale docente di cui all'art. 35, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), e il personale docente, vincitore dei concorsi a cattedra nei licei classici e scientifici presso le scuole militari statali, è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo. Sono fatte salve, per tali fattispecie, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.
2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. Il personale docente che cessa dal collocamento fuori ruolo ai sensi del citato comma 5, dell'art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289, ha diritto all'assegnazione con prece
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