CCNI 29.02.2012
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1a. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
1b. Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità territoriale di I e II fase; Ai fini della mobilità della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 124/1999.
1c. I posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione 3 non sono disponibili per le operazioni di mobilità fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di accesso.
2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:
a) le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l'organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare 4 ;
b) le cattedre ed i posti già vacanti all'iniz
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