CCNI 29.02.2012
Titolo II - Sezione personale docente
Capo III - Perdenti posto
1. A) I trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto delle aree territoriali di competenza sono disciplinati con i criteri di seguito definiti.
B) Per consentire l'eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale la cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui alla lettera A), le relative operazioni di mobilità sono disposte secondo l'ordine e con le priorità previste nei successivi commi.
C) In presenza di procedimenti di dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei comuni di cui alla lettera A), si applicano le disposizioni contenute negli artt. 20, 47 e 48 del presente CCNI.
D) Le parti si impegnano alla verifica degli effetti della disciplina della mobilità del personale di cui al presente articolo, anche al fine di apportare per gli anni scolastici successivi gli adeguamenti eventualmente necessari.
2. Personale docente
A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma 1, nei 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall'art. 6, commi 4 e 6 del presente CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.
B) I predetti trasferiment
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