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Decreto legge 09.02.2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (G.U. 09.02.2012, n. 33 - S.O. n. 27)

Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo III - Semplificazione per le imprese

Sezione I - Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese

Art. 13 - Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»;

b) all'articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale»;

c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio»;

d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»;

f) all'articolo 115:

1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»;

2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;

3) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attiv

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