Decreto legge 09.02.2012, n. 5
Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo III - Semplificazione per le imprese
Sezione I - Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»;
b) all'articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale»;
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio»;
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»;
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»;
2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attiv
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