IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 09.02.2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (G.U. 09.02.2012, n. 33 - S.O. n. 27)

Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo III - Semplificazione per le imprese

Sezione VII - Altre disposizioni di semplificazione

Art. 35 - Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

2. All'articolo 2477 del codice civile:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.»;

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo o del revisore»;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.».

2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 1

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.