Decreto legge 09.02.2012, n. 5
Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo III - Semplificazione per le imprese
Sezione VII - Altre disposizioni di semplificazione
1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;».
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