Decreto legge 09.02.2012, n. 5
Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo III - Semplificazione per le imprese
Sezione VII - Altre disposizioni di semplificazione
1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
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