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Decreto legge 09.02.2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (G.U. 09.02.2012, n. 33 - S.O. n. 27)

Titolo II - Disposizioni in materia di sviluppo

Capo I - Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche

Sezione I - Innovazione tecnologica

Art. 47 ter - Digitalizzazione e riorganizzazione

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate "funzioni ICT", nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia.

3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.

3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.

3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell

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