Decreto legge 09.02.2012, n. 5
Titolo II - Disposizioni in materia di sviluppo
Capo I - Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche
Sezione II - Disposizioni in materia di università
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: «durata» e la parola: «quadriennale» è inserita la seguente: «massima»;
2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero»;
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi collegiali» e: «delle università» sono inserite le seguenti: «e quelli monocratici elettivi»;
a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) è abrogata;
b) all'articolo 6:
1) al comma 4 le parole: «, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa» sono soppresse;
2) al comma 12 il quinto periodo è soppresso;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3 il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 5 le parole: «corsi di laurea o » sono soppresse;
d) all'articolo 10, comma 5, le parole: «trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «avvio del procedimento stesso»;
e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono già inserite tra le
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