D.M. MIUR 09.02.2012, n. 17
2.1. Subordinatamente alla esistenza di posti vacanti e disponibili, le nomine per la mobilità professionale di cui al presente provvedimento sono effettuate con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011 e con effetti economici dalla data di assunzione in servizio.
2.2. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ripartisce a favore delle altre province della regione, con maggiore consistenza percentuale di posti disponibili, le nomine non conferibili per esaurimento della graduatoria provinciale.
2.3. Le nomine non conferibili nel corrente anno scolastico per indisponibilità di posto sono attribuite, a favore del personale di cui all'articolo 1.1., secondo criteri e modalità da definire nell'annuale provvedimento ministeriale di disciplina delle immissioni in ruolo.
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