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Decreto legislativo 27.01.2012, n. 18

Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (G.U. 08.03.2012, n. 57)

Art. 10 - Contabilità finanziaria nella fase transitoria

1. Nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le università in contabilità finanziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla classificazione della spesa per missioni e programmi con le modalità di cui all'articolo 4.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini conoscitivi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le università predispongono lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio individuati ai sensi dell'articolo 2.

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