Decreto legislativo 27.01.2012, n. 18
1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i documenti contabili di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 10, comma 1, con le modalità e le procedure informatizzate definite dai Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Le università non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), con le modalità e le procedure informatizzate definite dal Ministero.
3. Il bilancio unico d'ateneo d'esercizio e, nella fase transitoria per le università in contabilità finanziaria, il conto consuntivo di cui all'articolo 10, comma 1, sono pubblicati sul sito istituzionale delle università.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.