Decreto legislativo 27.01.2012, n. 19
Capo I - Principi generali
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per università, ateneo o atenei, tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche;
c) per corsi di studio, i corsi definiti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) per sede, la sede amministrativa e decentrata delle università;
e) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
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