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Decreto legislativo 27.01.2012, n. 19

Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (G.U. 08.03.2012, n. 57)

Capo I - Principi generali

Art. 2 - Oggetto

1. Per le finalità stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il presente decreto disciplina:

a) l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;

b) l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca;

c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università.

2. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario definiti dal Ministro in sede di programmazione triennale, con il programma di qualità approvato annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con gli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi qualitativi di ciascun ateneo, il presente decreto prevede, all'articolo 15, meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle università che abbiano conseguito efficienza e risultati nell'ambito della didattica e della ricerca, nonché la valorizzazione della figura dei ricercatori non confermati per il primo anno di attività attraverso la revisione del rispettivo trattamento economico, secondo quanto stabilito all'articolo 16.

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