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Decreto legislativo 27.01.2012, n. 19

Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (G.U. 08.03.2012, n. 57)

Capo II - Sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari

Art. 7 - Accreditamento delle sedi

1. Le sedi delle università sono sottoposte ad accreditamento, iniziale e periodico, che si svolge in conformità ai criteri e agli adempimenti stabiliti dall'ANVUR.

2. Per le sedi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento è svolta secondo un programma stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto. Tale programma ha una durata massima di cinque anni.

3. La procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la presentazione al Ministero della richiesta di istituzione delle stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono istituire nella nuova sede.

4. La richiesta, corredata della pertinente documentazione, è trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dal Ministero all'ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accreditamento della sede e dei corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione. A tal fine l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco delle sedi di cui si richiede l'istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza n

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