Decreto legislativo 27.01.2012, n. 19
Capo II - Sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari
1. I corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale e periodico.
2. Per i corsi di studio già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento ha inizio secondo un programma, stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, nel quale vengono definiti gli adempimenti degli atenei. Tale programma ha una durata massima di cinque anni.
2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, è prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati. 1
3. La procedura di accreditamento di nuovi corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti ha inizio, con le modalità di seguito indicate, in concomitanza e in coerenza con la procedura di istituzione dei corsi
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.