Decreto legislativo 27.01.2012, n. 19
Capo II - Sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari
1. L'attività di monitoraggio sull'applicazione degli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, diretta a verificare il rispetto nel tempo degli indicatori stabiliti per l'accreditamento delle sedi e dei corsi universitari, è svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie da questa stabilite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
2. Nell'attività definita al comma 1, l'ANVUR si avvale del contributo dei nuclei di valutazione interna delle università che, a tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori alla sede e ogni triennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori a ciascun corso di studio. L'ANVUR, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le modalità di presentazione delle relazioni.
3. Le relazioni sono inserite nel sistema informativo e statistico del Ministero e sono contestualmente trasmesse, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di cui al comma 2, l'ANVUR, tenuto conto dell'esito delle verifiche di cui all'articolo 5, comma 3, propone al Ministero, per ogni singolo ateneo, il mantenimento dell'accreditamento della sede o dei corsi ovvero, in assenza dei presupposti, la revoca dell'accreditamento con conseguente soppressione della sede o dei corsi di studio, oggetto di valutazione negativa. L'ANVUR può proporre l'accorpamento dei corsi, ovvero l'attivazione delle procedu
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