Decreto legislativo 27.01.2012, n. 19
Capo V - Incentivi per la qualità e l'efficienza degli atenei
1. Ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato che si trovano nel primo anno di attività alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è riconosciuto per la sola parte del primo anno di servizio successiva alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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