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Decreto legislativo 27.01.2012, n. 19

Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (G.U. 08.03.2012, n. 57)

Capo V - Incentivi per la qualità e l'efficienza degli atenei

Art. 18 - Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 16 il cui onere è coperto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'ANVUR svolge le attività previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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