Decreto legislativo 27.01.2012, n. 19
Capo V - Incentivi per la qualità e l'efficienza degli atenei
1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 16 il cui onere è coperto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'ANVUR svolge le attività previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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