Decreto legge 24.01.2012, n. 1
Titolo I - Concorrenza
Capo I - Norme generali sulle liberalizzazioni
1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa»;
2) al comma 1, le parole: «proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»;
3) è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallè d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche»;
b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze»;
c) all'articolo 2, comma 2, le parole: «proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»;
d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'au
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