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Decreto legge 24.01.2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (G.U. 24.01.2012, n. 19 - S.O. 18/L)

Titolo I - Concorrenza

Capo II - Tutela dei consumatori

Art. 7 - Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

1. All'articolo 18, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) "microimprese": entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «relativa a un prodotto» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.».

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