Decreto legge 24.01.2012, n. 1
Titolo I - Concorrenza
Capo VII - Trasporti
1. L'Autorità di cui all'articolo 36 nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L'Autorità, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale. In esito all'analisi, l'Autorità predispone, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «ed i contratti collettivi nazionali di settore» sono soppresse e la parola: «applicati» è sostituita dalla seguente: «applicate»;
b) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
«b-bis) regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.