Decreto legge 24.01.2012, n. 1
Titolo I - Concorrenza
Capo VIII - Altre liberalizzazioni
1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d'identità elettronica sul territorio nazionale».
2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:
«rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche»
b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.