Decreto legge 24.01.2012, n. 1
Titolo II - Infrastrutture
Capo I - Misure per lo sviluppo infrastrutturale
1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.
2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento al concessionario è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalità sono definite al momento dell'approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. È a esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni.
3. Se il concessionario non è
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