Decreto legge 24.01.2012, n. 1
Titolo II - Infrastrutture
Capo I - Misure per lo sviluppo infrastrutturale
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:
«15-bis.1. Il "contratto di disponibilità" è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.»;
b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole: «la locazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «il contratto di disponibilità,»;
c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, dopo le parole: «della locazione finanziaria per i lavori» sono aggiunte le seguenti: «e del contratto di disponibilità»;
d) dopo l'articolo 160-bis, è inserito il seguente:
«Art. 160-ter (Contratto di disponibilità). - 1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad
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