Decreto legge 24.01.2012, n. 1
Titolo II - Infrastrutture
Capo I - Misure per lo sviluppo infrastrutturale
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 143:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente all'approvazione ai sensi dell'articolo 97 del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153, le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilità»;
2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto»;
a) all'articolo 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi c
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