Decreto legge 24.01.2012, n. 1
Titolo II - Infrastrutture
Capo I - Misure per lo sviluppo infrastrutturale
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»;
b) all'articolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità»;
c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: «a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione» è inserita la seguente: «almeno», e, dopo le parole: «superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione» è inserita la seguente: «almeno».
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